General conditions of supply and quality assurance

Art. 1 – Definizioni

Fornitore: ADRIATICA MOLLE S.r.l., con sede a Castelfidardo CAP 60022, in via Ho Chi Min, n. 23, C.F. e P.IVA 00695180422.

Cliente: la persona giuridica che per scopi imprenditoriali e professionali commissiona e acquista la fornitura.

Contratto: il rapporto tra Adriatica Molle e il Cliente regolato dalle presenti “Condizioni generali di fornitura e di assicurazione della qualità” e dalle Condizioni specifiche concordate nel Preventivo redatto da Adriatica Molle e accettato dal Cliente.

Art. 2 – Campo di applicazione

Le presenti Condizioni generali di fornitura e di assicurazione della qualità disciplinano in via integrativa tutti i contratti di fornitura dei prodotti realizzati e commercializzati dal Fornitore.

L’accettazione da parte del Cliente del Preventivo redatto dal Fornitore comporta l’integrale, incondizionata e irrevocabile accettazione da parte del Cliente anche di tutte le clausole contenute nelle presenti Condizioni generali di fornitura e di assicurazione della qualità.

Qualsiasi pattuizione difforme da quanto disciplinato nelle presenti Condizioni generali di fornitura e di assicurazione della qualità e nel Preventivo accettato avrà validità e efficacia solo se esplicitamente accettata per iscritto dal Fornitore.

Art. 3 – Oggetto del Contratto

Il Contratto ha per oggetto la fornitura di molle di trazione, compressione e torsione, molle a nastro tranciate e sagomate, fili sagomati, mediante fasi di lavorazione e processi meccanici di avvolgimento, piegatura e molatura, trattamenti termici e superficiali, specificati nel preventivo.

Il Contratto si intende perfezionato con l’accettazione da parte del Cliente del Preventivo redatto dal Fornitore.

Art. 4 – Ordini

Il Cliente si impegna a specificare al Fornitore le caratteristiche tecniche che deve avere il prodotto richiesto ed i piani di controllo da attuare prima della consegna; il Fornitore si impegna a segnalare i requisiti che, per motivi tecnico/organizzativi dovessero discostarsi da quanto richiesto; la relativa accettazione del preventivo comporta la conclusione del Contratto.

Art. 5 – Trasparenza della Fornitura

Il Fornitore assicura la disponibilità di piani e istruzioni per i controlli da eseguire, che comprendono:

– materia prima da utilizzare;

– processi/impianti da utilizzare;

– requisiti del prodotto;

– caratteristiche da controllare;

– frequenze e registrazione dei controlli;

– eventuale campione standard fisico.

Il sistema comprende la gestione degli strumenti di misura e di prova al fine di assicurarne l’adeguatezza alle esigenze di accuratezza e precisione delle misure e collaudi da eseguire.

Il Fornitore gestisce un sistema documentato di gestione e controllo dei processi – Certificato ISO 9001 – che consente di garantire che le caratteristiche estetiche/funzionali dei lotti forniti corrispondano a quanto concordato; qualora richiesto, il Fornitore, in sede di fornitura, è in grado di fornire i relativi rapporti di controllo e/o dichiarazioni di conformità.

Il Fornitore garantisce al Cliente il diritto di audit ed il permesso di visionare la documentazione e le registrazioni relative ai prodotti articoli forniti per un periodo di anni tre dalla consegna dei beni.

Art. 6 – Tutela dell’ambiente

Il Fornitore gestisce un Sistema di gestione ambientale, in grado di assicurare la conformità dei prodotti alle normativa ROHS e REACH; pertanto il relativo rifiuto può essere destinato a recupero.

Art. 7 – Approvazione campionature

In sede di prima fornitura di prodotti che richiedono la realizzazione di attrezzature specifiche, o comunque a formale richiesta del Cliente, il Fornitore si impegna a consegnare preventivamente una campionatura di pre-serie con relativo “Verbale di collaudo” (quale riferimento per le specifiche richieste del cliente e le caratteristiche della campionatura); la campionatura ed il Verbale di collaudo verranno considerati approvati dal Cliente trascorsi 60 giorni dalla consegna della stessa.

Art. 8 – Spedizione

In sede di consegna, i documenti accompagnatori riportano le seguenti indicazioni:

– codice articolo assegnato dal Fornitore;

– descrizione articolo, completo dell’eventuale codice assegnato dal Cliente;

– riferimento al preventivo accettato dal Cliente e, qualora disponibile, all’ordine del Cliente approvato dal Fornitore;

– quantità.

Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, i prodotti sono venduti “franco fabbrica” nel luogo indicato nel preventivo accettato; salvo diverso accordo scritto, il Fornitore provvederà alla spedizione nel luogo suddetto con il mezzo che esso ritiene più idoneo.

Nel caso in cui le spese di spedizione fossero eccezionalmente concordate a carico del Fornitore, i rischi e i pericoli di perdita o danneggiamento connessi al trasporto dei prodotti saranno sopportati in via esclusiva dal Cliente dal momento della consegna al vettore/spedizioniere.

Art. 9 – Termini di pagamento

Il pagamento dei prodotti dovrà avvenire entro i termini concordati con il Cliente nel Preventivo accettato.

Qualora il Cliente non provveda al pagamento dei prodotti nei termini convenuti, il Fornitore avrà facoltà di:

a) richiedere il pagamento immediato di tutti i saldi insoluti;
b) cancellare tutti gli ordini non ancora eseguiti;
c) richiedere il pagamento anticipato o effettuare spedizioni in contrassegno, maggiorando il prezzo delle spese accessorie, relativamente agli ordini in corso di esecuzione;
d) sospendere l’esecuzione degli ordini sino a quando il Cliente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Il Fornitore si riserva inoltre il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento del Cliente nel pagamento del prezzo, salvo il risarcimento del danno.

Art. 10 – Forza maggiore

Eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non dipendenti dalla volontà del Fornitore, quali a titolo esemplificativo: scioperi, incendi, blocco della produzione e altre situazioni fuori del controllo del Fornitore non daranno diritto all’annullamento degli ordini o alla risoluzione del Contratto da parte del Cliente, né ad alcun indennizzo in favore del Cliente, fermi restando gli effetti di tali ritardi sulla sola decorrenza dei termini di pagamento pattuiti. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad informare tempestivamente il Cliente sull’insorgenza di tali situazioni.

Art. 11 – Informazioni sul prodotto

Salva diversa pattuizione, le “caratteristiche tecniche” rappresentano i limiti entro i quali il Cliente può utilizzare il prodotto, con particolare riferimento alla sicurezza dello stesso. Sarà in ogni caso responsabilità esclusiva del Cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’utilizzo che egli debba fare dello stesso.

Art. 12 – Garanzia e limitazioni di responsabilità

I prodotti sono realizzati dal Fornitore secondo le specifiche “caratteristiche tecniche e di controllo” indicate dal Cliente o comunque in conformità con la campionatura approvata dal cliente come previsto nel precedente Art. 7 “Approvazione campionature”.

Il Cliente accetta ogni conseguenza diretta e/o indiretta conseguente ai piani di controllo definiti ed alla percentuale di difettosità insita nel piano definito accettato dal Cliente.

La mancanza di specifiche caratteristiche tecniche indicate dal Cliente sulla fornitura di “molle di trazione, compressione e torsione” comporta l’adozione da parte del Fornitore, e l’accettazione da parte del Cliente, delle tolleranze previste dalla norma UNI 7900 grado di precisione due; mentre per quanto riguarda “molle a nastro tranciate e sagomate, fili sagomati”, comporta l’adozione da parte del Fornitore, e l’accettazione dal parte del Cliente, delle tolleranze compatibili con i processi produttivi.

La mancanza di indicazione da parte del Cliente di un determinato piano di controllo comporta accettazione da parte del Cliente medesimo dei procedimenti di controllo standard utilizzati dal Fornitore che prevedono sistematici controlli in produzione, nonché finali su un campione rappresentativo del lotto; in tal caso, sono escluse da ogni forma di garanzia, anche verso i terzi, le difettosità su percentuali contenute nell’ambito di quella definita di tipo fisiologico per i processiproduttivi industriali e comunque contenute nell’ambito del 2%.

Eventuali reclami per prodotti difettosi dovranno essere comunicati al Fornitore per iscritto entro giorni 8 (otto) dalla data di consegna dei prodotti. Per i vizi non rilevabili al ricevimento dei prodotti il suddetto termine è inteso decorrere, a pena di decadenza, dalla scoperta del vizio stesso.

La garanzia del Cliente si intende espressamente limitata alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto difettoso, a discrezione del Fornitore, con l’esclusione di qualsiasi risarcimento di eventuali ulteriori danni o di spese di qualsiasi natura.

La responsabilità del Fornitore in caso di prodotti difettosi, così come la responsabilità in caso di mancata consegna dei prodotti, non potrà eccedere in valore in ogni caso l’importo del prezzo di acquisto dei prodotti difettosi o non consegnati.

La suddetta garanzia è esclusa se i vizi del prodotto sono imputabili:

a) ad un non corretto utilizzo;
b) a modifiche e trattamenti di qualsiasi tipo operate autonomamente dal Cliente;
c) ad una manutenzione difettosa;
d) ad un uso del prodotto contrario alle avvertenze del Fornitore;
e) all’uso del prodotto con altri componenti non idonei.

Il Fornitore non sarà comunque in alcun caso responsabile per qualsiasi danno indiretto quale la perdita di clientela, di fatturato, di produzione, di profitto o di immagine o da quello eventualmente derivante da azioni intraprese da terzi contro il Cliente o da condanna di questo.

La garanzia prevista nel presente articolo è sostitutiva di qualsiasi garanzia legale per vizi e per conformità ed esclude ogni altra responsabilità del Fornitore comunque originata dai prodotti forniti.

Art. 13 – Legge applicabile e Foro competente

Al Contratto si applica in via esclusiva la Legge Italiana.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, formazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente esclusivamente il foro di Ancona.

Art. 14 – Privacy

Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente scambiate le informazioni di cui ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016).

 

01/07/2019

Adriatica Molle S.r.l.